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La conversione in legge del Decreto n. 24/2022, il 23 maggio scorso, ha introdotto una serie di novità in materia di smart working.

Con la conversione in legge del Decreto n. 24/2022 (denominato “Decreto Riaperture”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio scorso, sono state introdotte una serie di novità in materia di smart working.

Ricordiamo che in seguito all’emergenza sanitaria si era palesata la necessità di adottare misure più snelle al fine di garantire l’immediata attuazione dello stesso nelle molteplici realtà aziendali.

Tuttavia, il Decreto sopra citato non si è limitato a porre l’attenzione solamente sulle modalità attuative dello smart working, ma ha altresì toccato altri temi riguardanti ad esempio i cosiddetti lavoratori fragili.

Vediamo insieme quali novità sono state introdotte e quali procedure sono stata confermate:

  • In primis, nello specifico, tra le novità introdotte dal Decreto vi sarebbe proprio il tema dei lavoratori fragili. Ricordiamo che viene definito il tal modo il lavoratore che risulta essere in possesso di certificazione (rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico curante) attestante una condizione di rischio derivante da alcune patologie (così definito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Salute n. 13 del 4 settembre 2020).

Approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera, l’emendamento prorogherebbe fino al 30 giugno le tutele previste per i c.d. lavoratori fragili. Tali tutele consisterebbero nel diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, e qualora ciò non fosse possibile, l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con il relativo trattamento economico.

In aggiunta, è inoltre riconosciuto il diritto allo smart working ai genitori con figli con disabilità grave.

  • Altra novità introdotta è quella relativa alla proroga della procedura semplificata per l’invio delle comunicazioni di ricorso allo smart working: non risultava fino alla data del 30 giugno necessaria la sottoscrizione degli accordi individuali.  Ecco quindi che viene riconfermata la procedura semplificata, introdotta durante la pandemia. L’azienda titolare sarà tenuta infatti a comunicare in via telematica, al Ministero del Lavoro i soli «nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile», e non tutti i documenti degli accordi individuali sottoscritti con i singoli lavoratori (che comunque il datore di lavoro dovrà conservare). Questa modalità semplificata di comunicazione, che era in scadenza il 30 giugno, è stata prorogata fino al 31 agosto. Precisiamo inoltre che la semplificazione riguarda tutti i lavoratori del settore privato.
  • Ultima novità riguarda la proroga, fino al 31 luglio, il diritto allo smart working per i lavoratori genitori di figli minori di anni 14 e la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio.

In conclusione, ecco allora che la modalità di lavoro agile si posiziona ancora una volta quale strumento atto a consentire un migliore worklife balance, ad oggi imprescindibile per consentire il corretto e proficuo bilanciamento tra la vita professionale e quella personale, specie nelle situazioni più vulnerabili quali quelle dei sopracitati lavoratori fragili.

Estendendo inoltre la procedura semplificata, prorogandola come già detto fino al 31 agosto, si è voluto confermare l’aiuto dato durante la pandemia ai datori di lavoro, esonerandoli da una parte di adempimento ricadente in capo a quest’ultimi.

Articolo a cura di Alice Stevanato su Smart Working Magazine

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