Skip to main content

Dal 1° aprile 2022, a norma della Legge n. 81/2017, il ricorso allo smart working sarà possibile solo previo accordo individuale.

Anche per lo smart working il 31 marzo 2022 è la data che segna la fine dello stato emergenziale, più volte rinnovato da due anni a questa parte. È stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022 n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 Dicembre 2021 n.221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19”.*

*UPDATE 24 marzo:

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, che prevede, tra l’altro, la proroga della normativa emergenziale in materia di lavoro agile. In particolare, l’art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19), del provvedimento in esame ha disposto la proroga al 30 giugno 2022 del lavoro agile semplificato.

Tale norma non si limita solamente a fissare la data ultima dello stato emergenziale, ma introduce altresì delle novità per quanto riguarda gli adempimenti in materia di smart working ricadenti in capo ai datori di lavoro.

Lo smart working durante lo stato d’emergenza

Durante lo stato d’emergenza sono state introdotte numerose semplificazioni in materia giuslavoristica, al fine di snellire i numerosi adempimenti ricedenti in capo alle aziende. Uno di questi è stato l’adozione del cosiddetto regime semplificato per lo smart working.

Tale procedura, di carattere eccezionale, consisteva nel taglio agli adempimenti e in una diminuzione della burocrazia, era necessaria la sola decisione unilaterale dell’azienda per gli invii delle comunicazioni di attivazione dello smart working.

Lo smart working dopo il 31.03.2022

Dal 1° aprile 2022, a norma della Legge n. 81/2017, il ricorso al lavoro agile sarà possibile solo previo accordo individuale tra il dipendente ed il datore di lavoro, secondo quella che viene definita procedura ordinaria. Termina quindi la normativa sperimentale, ma con delle eccezioni.

L’uscita dallo stato emergenziale non introdurrebbe un vero e proprio ritorno al passato (e di conseguenza al regime ordinario) ma, venendo incontro ad una particolare richiesta delle parti sociali, i datori di lavoro potranno ricorrere agli invii massivi degli accordi di smart working, invece di dover scansionare e trasmettere ciascun accordo individuale.

I datori di lavoro saranno quindi agevolati in tal senso, evitando quindi di trasmettere uno ad uno gli accordi. Ecco allora che, con la fine dello stato d’emergenza si ritornerà all’accordo individuale, ma semplificando le procedure e consentendo quindi un’agevolazione nei metodi e nelle tempistiche.

L’accordo tra il dipendente ed il datore di lavoro dovrà essere redatto in forma scritta, ai fini della prova e della regolarità amministrativa. Tale documento dovrà disciplinare l’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal dipendente.

A titolo esemplificativo, sarà necessario regolamentare i tempi di riposo del lavoratore, forme e limiti all’esercizio del potere direttivo e di controllo dell’azienda, gli strumenti utilizzati dal lavoratore, le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dipendente dagli strumenti di lavoro e le eventuali condotte punibili dal punto di vista disciplinare.

Una volta stipulato, l’accordo dovrà essere trasmesso telematicamente utilizzando la procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro a questo link sul portale cliclavoro.gov.it

Vista l’enorme diffusione di questa modalità di esecuzione della prestazione, a livello pratico risulterebbe assai complesso regolarizzare la procedura di smart working attraverso l’invio singolo di ogni accordo individuale. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle aziende con numerosi dipendenti, ciascuno di questi con la possibilità di lavorare in modalità agile!

In conclusione, non si può certo ignorare la diffusione che lo smart working ha avuto dal 2017 ad oggi, specialmente nell’ultimo biennio. Infatti, come è stato rilevato dalla relazione del gruppo di studio “Lavoro agile”, istituito dal Ministro Orlando, lo smart working ha interessato sostanzialmente una quota tra il 28% e il 35% della forza lavoro in Italia, a fronte delle modeste percentuali rilevate alla vigilia del lockdown.

Alla luce di ciò, non resta che attendere la fine del periodo emergenziale per vedere come le aziende gestiranno, nella quotidianità, tale modalità di esecuzione del lavoro subordinato. Anche il futuro prossimo si preannuncia interessante per gli osservatori del mondo del lavoro.

Articolo a cura di Alice Stevanato su Smart Working Magazine

Riproduzione riservata © Copyright.

Send this to a friend